Dal 1 Gennaio 2023 l’etichettatura ambientale è obbligatoria per imballaggi primari, secondari e terziari!
Il produttore di imballaggi destinati al consumatore finale dovrà dunque fornire al consumatore stesso tutte le indicazioni e informazioni necessarie per effettuare correttamente la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi.
Le sanzioni amministrative previste, per i prodotti privi dei requisiti di cui all’art. 219 comma 5, sono stabilite dai 5.000 euro ai 25.000 euro.
L'iter legislativo
Il 28 febbraio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.l. 228/2021 (“Milleproroghe”), il cui articolo 11 ha modificato il decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), sospendendo fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.
Nello specifico, viene rimandato l’obbligo di inserire sull’imballaggio destinato al consumatore finale le indicazioni per la raccolta del prodotto a fine vita es. “Raccolta differenziata + Famiglia di materiale. Verifica le disposizioni del tuo Comune”.
I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
L'etichettatura ambientale
Per imballaggi destinati al consumatore finale è obbligatoria:
- la codifica alfanumerica identificativa del materiale (come da Decisione 129/97/CE) obbligatoria per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo;
- l’informazioni per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta dell’imballaggio (es. “Raccolta differenziata + Famiglia di materiale. Verifica le disposizioni del tuo Comune”)
Per imballaggi destinati agli operatori professionali (ad esempio estetiste e parrucchieri) è obbligatoria soltanto la codifica alfanumerica identificativa del materiale (come da Decisione 129/97/CE) obbligatoria per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo.
Le diverse classificazioni d'imballaggi
Gli imballaggi vengono classificati come:
Imballaggio monomateriale → è un imballaggio costituito da un solo materiale (ad esempio una scatola di cartone, un tappo in plastica, un foglio di alluminio). Tra questi imballaggi ci sono anche gli imballaggi multistrato, vale a dire quelli la cui struttura è costituita da diversi polimeri plastici non separabili tra di loro (tipicamente accoppiati o miscelati).
– Imballaggio composto → è un imballaggio strutturalmente costituito da diversi materiali non separabili manualmente (sono principalmente i poliaccoppiati o sistemi complessi come le chiusure, costituite da diversi pezzi di materiali differenti).
– Imballaggio multicomponente → è un sistema costituito da un imballaggio detto corpo principale (ad esempio una bottiglia), e altri imballaggi, detti componenti (come il tappo o l’etichetta), che possono essere separabili o non separabili manualmente dal corpo principale.
Le norme UNI
In merito alle modalità con cui inserire sul prodotto le informazioni obbligatorie relative all’etichetta ambientale, la norma fa riferimento alle seguenti norme UNI:
- Norma UNI 1043-1 per l’identificazione dei materiali di imballaggio per gli imballaggi in plastica. La norma UNI EN ISO 1043-1 conferma il sistema di identificazione degli imballaggi in plastica istituito dalla decisione 97/129/CE, inoltre riporta l’elenco delle abbreviazioni di molti altri polimeri, copolimeri e polimeri naturali;
- Norma UNI EN ISO 11469 per l’identificazione dei materiali di imballaggio per gli imballaggi multistrato in plastica;
- Norma UNI EN ISO 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo;
- UNI EN ISO 14021 per le autodichiarazioni ambientali, qualora si voglia comunicare informazioni aggiuntive di carattere volontario relative alle qualità ambientali dell’imballaggio.
Le modalità d'etichettatura
Il Decreto non fa alcun riferimento a caratteri, colori e dimensioni specifiche dei testi relativi alle informazioni ambientali; è fondamentale che l’etichetta sia comprensibile da parte di qualsiasi consumatore e ben leggibile. La nota diffusa dal Ministero della Transizione Ecologica il 17 maggio 2021 chiarisce, inoltre, che è consentito privilegiare il ricorso agli strumenti digitali al fine di adempiere all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.
L’etichettatura ambientale può essere apposta sull’imballaggio secondario facilmente visibile al consumatore finale e, la stessa, dovrà riportare le indicazioni relative ai singoli componenti del prodotto (esempio: flacone, dispenser, astuccio).
I singoli componenti possono essere identificati mediante una descrizione scritta o grafica.
Imballaggi composti e con più componenti
Nella maggior parte dei casi, per i prodotti cosmetici, si tratta di imballaggi costituiti da più componenti, ed è opportuno distinguere le componenti non separabili manualmente (ad esempio, una etichetta adesa ad un flacone in plastica), dalle componenti che, invece, possono essere separati manualmente dal consumatore finale (ad esempio, una confezione di crema per il viso contenente un vaso ed il suo astuccio).
Questo perché l’identificazione e la classificazione ai sensi della decisione 97/129/CE va prevista almeno per tutte le componenti separabili manualmente del sistema d’imballo.
Si considera separabile manualmente una componente che l’utente può separare completamente dal corpo principale (salvo eventuali residui irrisori di materiale che possono restare adesi dopo la separazione), senza rischi per la sua salute e incolumità, con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.
Per gli imballaggi composti è necessario specificare il tipo di raccolta differenziata che sarà quella del materiale prevalente; solo per gli imballaggi composti a base carta con percentuale di materiale cellulosico inferiore al 60% del peso totale dell’imballaggio è necessario indicare raccolta indifferenziata.
Riferimenti per la codifica dei materiali degli imballaggi
Linee guida CONAI
Decisione 97/129/CE